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Le risposte di Uopsal (Unità operativa prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) alle domande sull'applicazione del D.Lgs. 81/08, il testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro. 

Obiettivo delle FAQ è fornire pareri omogenei su alcune questioni e aspetti interpretativi legati all’applicazione del decreto 81/08 in particolare in ambito edilizio. 

Domande frequenti

Il CSE ai fini del Sars-Cov2 nella fase emergenziale non è figura tenuta al controllo del Green pass; provvede alla verifica del rispetto delle procedure e misure Covid, come riportato nei POS-Piano Operativo di Sicurezza e PSC-Piano di Sicurezza e Coordinamento (e come indicato nella direttiva PAT sui Cantieri all’aperto e al chiuso) e in particolare in quelle fasi di lavoro che prevedono la compresenza di più persone. Provvede inoltre al controllo della congruità dei costi della sicurezza, di fornitura dei DPI e richiami ad eventuali situazioni di mancato rispetto. (direttiva PAT - Luoghi di Lavoro, definiva cantiere chiuso e aperto ALL XV p. 2.2.1 let)

Si veda in proposito il D.lgs 81 art. 100 c.1 e allegato XV c. 2.2.1 – valutazione di eventuali rischi che il cantiere provoca all’area circostante.

Il CSE deve (tranne nei casi di somma urgenza) richiedere il POS prima dell’inizio dei lavori e in mancanza deve comunicare il fatto al committente. In difetto di risposte da parte dell’impresa, propone al committente la sospensione e l’allontanamento dell’impresa dai lavori e provvede a segnalare all’Organo di vigilanza (vedi 89-96).

Il CSE non è tenuto a controllare il green pass. Il CSE verifica le procedure di prevenzione secondo quanto descritto nell’art. 92 lettere a) e b) del D.Lgs. 81/2008 pertanto è tenuto alla verifica dell’idoneità del POS e nei momenti di accesso al cantiere è tenuto a verificare che anche i lavoratori autonomi operino nel rispetto dei contenuti del PSC e delle procedure di prevenzione e sicurezza compreso l’attuazione delle misure poste per il contrasto della pandemia da Sars-Cov2.

Tale figura per l’esecuzione della sua prestazione di lavoro professionale di tipo intellettuale, quando svolge attività propria, prima dell’accesso è coordinato dal CSE, e nei casi in cui vi debba essere assistenza viene sentita anche l’impresa esecutrice, come previsto nella fase del PSC. Se il collaudatore è un dipendente, secondo art. 26 c.1 lett. b), il suo datore di lavoro dovrà provvedere ed informarlo specificamente sui rischi specifici esistenti nell’ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta.

L’installazione di argani su ponteggi può essere fatta previa progettazione e verifica degli schemi d’impiego del ponteggio contenuti nell’autorizzazione ministeriale. In tal caso è possibile solo se il CSE della manutenzione straordinaria, gestisce come propria l’attrezzatura “ponteggio”, provvedendo a far aggiornare il PIMUS dall’impresa che ha realizzato il ponteggio, e prima dell’installazione, effettuare le dovute verifiche e controlli, ponendo attenzione alle interferenze durante le operazioni di lavoro

Lo standard tecnico dei sistemi di protezione dei bordi di riferimento è rappresentato dalla norma UNI 13374, che sopra i 60° di inclinazione della falda non ne prevede l’adozione in quanto è necessario operare con la modalità del lavoro su funi. Per il parapetto di sommità del ponteggio posto a protezione di cadute dalla copertura, si deve far riferimento all’art. 133 D. Lgs 81/2008 e alla Circolare del Ministero del Lavoro d.d. 27/08/2010, che fornisce precisazioni in merito all’utilizzo dei ponteggi come sistemi di protezione per i lavoratori che non operano dal ponteggio ma utilizzano quest’ultimo come sistema anticaduta per i lavori sulle coperture e quindi ogni volta che il ponteggio viene utilizzato come “parapetto sommitale” per i lavori che si svolgono in copertura, va redatto uno specifico progetto.

Gli apprestamenti di cantiere, sono inseriti nei costi della sicurezza e devono essere attuati. Nei casi in cui vi siano dei vincoli di posizione o tempo (per es. centro storico o piccoli cantieri), dovranno essere previste delle idonee condizioni alternative.

I costi vanno valutati sulla definizione delle voci del prezziario PAT, in base alle procedure di sicurezza previste ed eventuali possibili interferenze.

Anche in riferimento all’art. 92, qualora il CSE dopo aver prima richiamato il DL e successivamente informato il RUP al rispetto degli orari di contratto, in caso di mancato esito dovrà segnalare il fatto all’amministrazione competente che in provincia è il Servizio Ispettivo del Lavoro.

No non è un obbligo, poiché i lavoratori autonomi non rientrano nella definizione di impresa.

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera. Generalmente è il soggetto che presenta l’idoneo titolo edilizio al comune, per le opere da eseguire e coincide con l’amministratore condominiale che ha la funzione di legale rappresentante del condominio. L’amministratore viene eletto dall’assemblea del condominio e la stessa delibera con verbale l’intera realizzazione delle opere, la spesa collegata e l’incarico alle ditte anche in base al contratto proposto e sottoscritto con il GC. L’amministratore cura come rappresentante legale, il rispetto del contratto sottoscritto con il GC.

I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme specifiche del D.lgs 81/2008. Gli apprestamenti (stimati nei costi della sicurezza del PSC) costituiti da gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi ecc. devono essere comunque previsti. Nulla vieta di prevedere accordi con altre aziende, per l’utilizzo di tali apprestamenti.

Compito del CSE oltre al controllo sulla corretta osservanza da parte delle imprese delle disposizioni contenute nel PSC, vi è la verifica dell’idoneità del POS il quale dovrà contenere anche documentazione in merito all’informazione e formazione dei lavoratori occupati in cantiere. Tra gli obblighi vi è quello di segnalare al committente o al responsabile dei lavori (nei casi più gravi sospendere), le inosservanze relative alle disposizioni di cui all’art. 95 (condizioni di salubrità, disposizioni relative ai posti di lavoro, condizioni di movimentazione dei vari materiali, manutenzione e controllo prima dell’entrata in servizio nonché controllo periodico degli apprestamenti, attrezzature, impianti e dispositivi); delimitazione e allestimento delle zone di stoccaggio e deposito dei vari materiali (tra cui sostanze pericolose).

 

  1. Queste figure sono uniche per ogni cantiere e quindi in capo all’impresa affidataria ed esecutrice? oppure ogni impresa nomina le due figure?
  2. La presenza di Direttore Tecnico di Cantiere e/o del Capo Cantiere e/o del Preposto deve essere costante in cantiere? Se si per quale figura?
  3. A chi rimane in capo la gestione del cantiere se l’impresa principale non ha più maestranze ma ci sono solo subappaltatrici che effettuano lavori di rifinitura?
  4. Premesso che in cantiere non siamo sempre in presenza di impresa/e affidataria/e, il POS è redatto a cura di ciascun DL delle imprese esecutrici, art. 96 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 81/2008. Nei dati identificativi l’impresa esecutrice indica i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere ai sensi dell’All. XV.
  5. La norma attribuisce al preposto (capo cantiere) gli obblighi di cui all’art. 19 D.Lgs. 81/2008 la cui attuazione necessita della presenza costante sul luogo di lavoro.
  6. La risposta alla domanda a. esclude la possibilità prospettata.

Sì. Per l’art. 90 commi 3 e 4 D.Lgs. 81/2008 - nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, designa il CSP e il CSE

La previsione è corretta. L’impresa incaricata della rimozione dell'amianto dovrà predisporre il piano di lavoro di rimozione?

(...) o similarmente al CSE nella fase di apertura dell’attività con verifica delle interferenze eventuali e per la formazione del personale che eseguirà l’attività?

Con riferimento alla risposta della Commissione per gli Interpelli (n. 23/2014), al quesito relativo all’interpretazione dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. 14/09/2011, n. 177 si specifica quanto segue: Il ruolo affidato dal Legislatore al RDC è del tutto particolare e finalizzato a coordinare le attività che si svolgono nell’intero teatro lavorativo e per tutto il tempo necessario. Al punto successivo specifica inoltre che spetta ancora una volta al datore di lavoro committente la scelta della modalità operativa più corretta che dovrà inoltre specificare nella procedura adottata se, ed eventualmente quando, sia necessaria la presenza del proprio rappresentante direttamente sul luogo di lavoro in cui si effettuano le attività lavorative all’interno degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

No. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera si attiene ai principi e alle misure generali di tutela anche in riferimento alla pianificazione dei vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente (artt. 15 e 90 comma 1 D.lgs 81/2008). Ci possono essere dei casi in cui, dopo l’affidamento di tutti i lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese e quindi con nomina del CSE successiva all’inizio lavori ( art. 90 comma 5).

C'è riferimento di norma che tali responsabili devono sempre essere presenti in cantiere?

La norma non prevede una presenza costante. La presenza degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e alla gestione delle emergenze in cantiere è necessaria. L’art. 104 comma 4 prevede che i datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori dal committente, o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall’art. 18 comma 1, lett. b).

(...) Gli attori dovrebbero accedere al ponteggio presente in cantiere. Durante le riprese l’azienda edile non sarebbe presente in cantiere. Nell’ipotesi di incidente/infortunio durante le riprese permangono responsabilità a carico del Committente/CSE/impresa appaltatrice? Inoltre, si chiede se esiste una procedura che consenta di esentare tali figure da eventuali responsabilità?

L’accesso al cantiere da parte di soggetti terzi deve essere gestito all’interno del PSC per quanto riguarda le fasi di costruzione dell’opera. Il cantiere, come qualunque altro luogo di lavoro, deve essere un luogo di lavoro sicuro per la salute e sicurezza sul lavoro e deve essere consegnato all’impresa cinematografica privo di rischi. Le riprese cinematografiche non rientrano nelle attività di realizzazione dell’opera e debbono essere gestite con separati documenti e con una formale sospensione del cantiere.

(...) Ad esempio, in caso di assenza di parapetto o ponteggi è possibile vincolarsi alla linea vita eventualmente presente? Dalla letteratura disponibile pare che ciò sia condizionato ad interventi di breve durata (ispezione e pulizia copertura, canna fumaria, installazione e manutenzione di antenne e lucernari, lattonerie e accessori del fabbricato ecc.). Ma qual è la discriminante temporale per definire una breve durata? Una giornata lavorativa, mezza giornata? Alcune ore, anche distribuite su più giorni?

L’art. 111 fissa il principio che l’utilizzo di opere provvisionali collettive OPC, sono prioritarie rispetto alle misure di protezione individuale. L’adozione di opere provvisionali collettive o di sistemi di protezione individuale non può prescindere da una corretta valutazione dei rischi. Gli ancoraggi permanenti in copertura ai sensi della LP 3/2007, possono essere utilizzati con sistemi anticaduta previsti dall’art. 115 solo ad esempio per i lavori di manutenzione ordinaria previsti nel fascicolo dell’opera o lavori di breve durata purché siano previste le necessarie cautele contro la caduta dall’alto di materiali.

(...) Questo significa che devono essere ripetute anche le misurazioni strumentali o si può, con le dovute considerazioni, ritenere valide anche le precedenti, andando a rivalutare esclusivamente i tempi e le modalità di esposizione?

Si devono essere ripetute. Il documento di valutazione dei rischi aggiornato almeno ogni quattro anni diventa lo strumento operativo di verifica e pianificazione aziendale degli strumenti di prevenzione. Secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 2 del D.Lgs. 81/08 la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significativi ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della tecnica e della disponibilità delle misure di prevenzione o protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne “evidenzino” la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Lo stesso articolo 29 precisa anche che il documento di valutazione del rischio deve essere aggiornato entro 30 giorni dall’evento che ha generato la necessità di aggiornamento. Per mutamenti significativi che fanno si' che il Documento di Valutazione dei Rischi debba essere aggiornato anche prima dei quattro anni si intendono, ad esempio:

  • inserimento/sostituzione di macchine ed attrezzature di lavoro;
  • modifiche intercorse al processo produttivo, alle modalità di lavoro o alle condizioni di funzionamento dell’attrezzatura/macchina, alle caratteristiche dei materiali in lavorazione…;
  • modifica della condizione espositiva dei lavoratori;
  • modifica dell’assetto del posto di lavoro;
  • degrado dell’efficienza dell’attrezzatura di lavoro/macchina che possa comportare un aumento dell’esposizione al rischio;
  • perdita di efficacia del dispositivo di protezione collettiva;
  • risultati della sorveglianza sanitaria che rivelino una alterazione apprezzabile dello stato di salute del lavoratore correlata ai rischi lavorativi;
  • revisione o modifica della normativa vigente.

Tali mutamenti dovranno essere opportunamente considerati nell'ambito della riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08. L’aggiornamento della valutazione del rischio almeno ogni quattro anni prevista dall’art. 181 comma 2 per tutti gli agenti fisici elencati al titolo VIII, anche nel caso in cui non si rilevino mutamenti significativi, ha l’obiettivo di verificare comunque e periodicamente:

  • se la valutazione del rischio e le misure preventive messe in atto siano ancora attuali;
  • se durante i quattro anni trascorsi le misure di tutela previste siano state correttamente messe in atto, mantenute e siano state efficaci, nonché' verificare se sia possibile ridurre ulteriormente il rischio espositivo mediante nuove misure tecniche /organizzative o procedurali.

Ai fini della valutazione dell’efficacia del sistema di prevenzione messo in atto sarà importante analizzare gli esiti dei controlli sanitari in relazione al rischio specifico, forniti dal medico competente in forma collettiva ed anonima, eventuali incidenti o potenziali infortuni verificatisi in relazione al rischio specifico, le modalità di impiego dei DPI e dei sistemi di protezione messi in atto da parte dei lavoratori, le procedure di acquisto, manutenzione e gestione dei macchinari attuate.

(...) Gli accordi stato regione del 22 dicembre 2011 (lavoratori, preposti, dirigenti) citano a fine paragrafo 8. CREDITI FORMATIVI “La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda. Il datore di lavoro è tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente a integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto”. È possibile avere chiarimenti su cosa si intenda (possibilmente anche tramite esempi specifici) per “modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito di altra azienda”? “Cambi di mansione da prendere ad esempio: da capo officina manutenzione di ditta metallurgica a capo cantiere edile, preposto al montaggio di ponteggi a preposto nell’esecuzione di lavori elettrici”.

Le recenti modifiche del decreto 81 hanno introdotto nuovi obblighi per il datore di lavoro nei confronti del preposto tra cui l’art. 18 comma 1 lettera b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività; Quindi il preposto deve essere individuato dal datore di lavoro che ha nei suoi confronti instaurato un rapporto di preposizione (immedesimazione organica): in riferimento alla formazione si intende che permane il riconoscimento del credito formativo purché non muti il suo profilo di preposizione (il ruolo di preposto che gli è stato affidato o gli sarà affidato dal datore di lavoro) nella stessa o in altra azienda

La nomina della figura del preposto, se previsto nella organizzazione aziendale, è divenuta obbligatoria ai sensi dell’art. 18 comma b- bis) del D.Lgs. 81/2008. Il preposto nominato riceve formalmente l'incarico dal datore di lavoro e assume il ruolo e le relative responsabilità. La figura del preposto di fatto non dovrebbe più essere riscontrata nelle aziende

(...)

  • elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
  • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

Anche relativamente all’utilizzo delle attrezzature di lavoro che prevedono una particolare abilitazione quali ad es. muletto, gru su autocarro, sollevatori telescopici, ecc. o la presenza di quest’ultima è da ritenersi sufficiente?

Si, Le procedure di sicurezza qualora necessarie andranno ad integrare gli aspetti di sicurezza dettati dal libretto d’uso e manutenzione per le attrezzature sopra citate, oltre alle specifiche realtà aziendali dove le stesse andranno ad essere utilizzate.

Ultimo aggiornamento: 25/02/2026 - 15:05