FAQ Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) - D.Lgs. 81/08 – Tit. IV cantieri temporanei o mobili
Le risposte di Uopsal (Unità operativa prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) alle domande sull'applicazione del D.Lgs. 81/08, il testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro.
Obiettivo delle FAQ è fornire pareri omogenei su alcune questioni e aspetti interpretativi legati all’applicazione del decreto 81/08 in particolare in ambito edilizio.
Domande frequenti
È necessario impedire l’interferenza con le lavorazioni, anche se non si ritiene necessaria la chiusura della finestra in quanto già la conformazione geometrica della stessa impedisce l’accesso diretto al ponteggio. L’approntamento di teli in TNT, sbarramenti/protezioni delle finestre dipendono dal tipo e dalla frequenza delle lavorazioni. In caso di utilizzo di sostanze pericolose è necessario valutare la predisposizione di teli specifici per singole lavorazioni. Si ricorda che se i teli vengono ancorati ai ponteggi bisogna predisporre una verifica strutturale dell’opera provvisionale tramite calcolo specifico da parte di ingegnere o architetto abilitato. Ai fini della fruizione di ambienti di lavoro serviti da tali finestrature è necessario valutare e garantire le esigenze di ventilazione naturale degli stessi. In caso di riduzione temporanea dell’illuminazione naturale è necessario valutare l’adozione di eventuale idonea illuminazione artificiale. Saranno richiamate le istruzioni al personale dell’impresa/e, che il passaggio attraverso le finestre, tra ponteggio e abitazione non è consentito, e di utilizzare solo le normali vie di accesso al ponteggio.
Il decreto interministeriale del 09/09/2014, attuativo dell’art. 104 bis del D.Lgs. 81/08, prevede che i modelli semplificati siano utilizzabili per ogni tipologia ed entità dei lavori.
Sì, spetta ai datori di lavoro delle imprese affidatarie/esecutrici decidere se usare il modello semplificato ovvero quello più completo (v. risposta precedente)
Sì, facendo attenzione alla fase di montaggio/accesso in quota.
Il PSS è stato abrogato dal codice degli appalti D.Lgs. 50/2016.
Sì, per verificare l’operato anche dei coordinatori (art. 93, secondo comma D.lgs. 81/08)
Sì, dal 2020 è stato adottato il verbale di primo accesso ispettivo che a seguito del sopralluogo prevede tre diverse opzioni nella sezione “seguiranno ulteriori atti”.
- "NO" significa che durante il sopralluogo non sono emerse situazioni tali da prevedere ulteriori accertamenti;
- "SI" significa che seguiranno provvedimenti che verranno inviati o consegnati in seguito;
- "ACCERTAMENTI IN CORSO" vuol dire che il tecnico farà degli accertamenti che non ha potuto completare al momento del sopralluogo. Nel caso al termine del sopralluogo sia rilasciato verbale di richiesta documentazione o altro atto formale con modulistica Asuit a firma dei tecnici, il verbale di primo accesso ispettivo non è redatto.
Sì, anche se solo nei casi in cui non si possa provvedere con le misure di prevenzione collettiva di cui all’art. 111 comma 1 lett.a).
L’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 81/08, secondo comma, non prevede l’uso di DPI in caso di scala con gabbia che quindi è considerata sicura se costruita secondo i criteri specificati. E’ altresì necessario valutare se la scala dotata di gabbia possa essere considerata idonea ai fini della sicurezza per l’accesso dei lavoratori in quota, tenuto conto dei provvedimenti in capo al datore di lavoro in materia di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo imminente, di primo soccorso, di assistenza medica di emergenza e di recupero del/i lavoratore/i infortunato/i.
La fine del cantiere è prevista al completamento dell’opera. In caso di dimissioni formali del CSE prima del completamento dell’opera, è necessaria una nuova nomina e il conseguente aggiornamento della notifica preliminare da parte del committente o del responsabile dei lavori.
L’impresa mandataria, che ha il rapporto con il committente, individuata nell’atto costitutivo dell’ATI diventa impresa affidataria/esecutrice mentre le mandanti diventano imprese esecutrici. Sia la mandataria che le mandanti dovranno redigere i relativi POS che dovranno quindi essere valutati dal CSE ai sensi dell’art. 92, primo comma lett.b) del D.Lgs. 81/08.
Il committente, come indicato nel p. 1 dell’all. XVI del D.Lgs. 81/08 qualora il successivo cantiere non sia oggetto di nomina obbligatoria di CSP/CSE oppure il CSP o il CSE negli altri casi.
Sì è possibile, non ci sono procedure ovvero obblighi in capo al committente sul numero di coordinatori per la sicurezza che ritiene nominare; è tuttavia consigliabile effettuare degli incarichi ad hoc per ciascuno dei professionisti nominati.
Il singolo lavoratore autonomo non viene considerato come impresa così come più lavoratori autonomi che operano tra loro indipendenti (elettricista, idraulico ecc.). Il committente/responsabile dei lavori se rientra nelle figure individuate dal D.Lgs. 81/08 ovvero datore di lavoro o dirigente, in caso di appalti di lavori, servizi, forniture endoaziendali (art. 26 D.Lgs. 81/08) qualora siano presenti interferenze tra le lavorazioni, salvo quanto previsto dall’art 26 co. 3bis, deve redigere il DUVRI anche qualora operi un solo lavoratore autonomo.
L’autodichiarazione non conferma definitivamente i requisiti posseduti dal professionista in quanto è una dichiarazione spontanea. E’ onere del committente accertare discrezionalmente i requisiti previsti espressamente dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08, onde evitare la possibile culpa in eligendo, nel caso in cui il professionista non sia in possesso dei requisiti dichiarati.
Sì, può sopperire all'eventuale assenza in cantiere di analoghi addetti di altre imprese se espressamente previsto nei contratti di affidamento come indicato dall’art. 104 quarto comma del D.Lgs. 81/08. La stessa cosa può essere fatta dall'impresa affidataria.
Ultimo aggiornamento: 25/02/2026 - 16:02
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