Esegue una serie di indagini cliniche e strumentali che portano a rilevare contemporaneamente oltre alla perdita di coscienza:
- assenza di riflessi e reazioni a stimoli nel territorio dei nervi cranici;
- assenza di respiro spontaneo;
- assenza di attività elettrica del cervello (“elettroencefalogramma piatto”);
- assenza di flusso di sangue nell’encefalo (se necessario, nei casi previsti dalla legge).
Tutto ciò verificato, il medico rianimatore ha l’obbligo di segnalare alla Direzione Medica del proprio ospedale di avere completato le procedure per la diagnosi di morte della persona.
La Direzione medica ha l’obbligo di convocare in Rianimazione il Collegio per l’accertamento di morte, attivabile in ogni ospedale. Il collegio è composto da 3 medici (un medico legale o medico di direzione medica, un anestesista-rianimatore, un neurologo o neurochirurgo comunque esperti in elettroencefalografia).
Il collegio verifica nuovamente che per il soggetto cui è stata posta la diagnosi di morte coesistano perdita di coscienza, assenza di riflessi e reazioni a stimoli nel territorio dei nervi cranici, assenza di respiro spontaneo, assenza di attività elettrica del cervello, assenza di flusso di sangue nell’encefalo.
Durante il periodo di accertamento della morte questi esami e valutazioni vanno ripetuti 2 volte, a distanza di almeno 6 ore l’una dall’altra (DMS 11 aprile 2008 Agg. del decreto n. 582, DMS n° 582 del 22 agosto 1994, Legge n° 578 del 29 dicembre 1993).
Al termine del periodo di accertamento il cadavere viene trasferito in camera mortuaria, dopo avere interrotto la ventilazione meccanica. Nel caso di donazione di organi si mantiene la ventilazione artificiale fino al trasporto in sala operatoria e all’inizio del prelievo.
NB: sono sempre esclusi dal collegio i medici che partecipano al prelievo e ai trapianti di organi