La registrazione è prevista per le attività a basso rischio e richiede solo la presentazione di una comunicazione, senza ulteriori passaggi burocratici.
Il riconoscimento, invece, è obbligatorio per le attività di cui all’art. 24 del reg. 1069/2009, le quali richiedono una verifica più approfondita. L’iter comprende la domanda, un sopralluogo veterinario, il parere tecnico, l’atto di riconoscimento condizionato e infine l’atto di riconoscimento definitivo. Con la formalizzazione dell’atto di riconoscimento condizionato o di registrazione vengono assegnati rispettivamente il numero di riconoscimento o il numero di registrazione sulla piattaforma nazionale SINTESIS.