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Ai sensi della Legge n. 116/2021 i soggetti pubblici e privati dotati di un DAE devono darne comunicazione alla Centrale Operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, specificando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello, l'esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive.

Trentino Emergenza precisa che la comunicazione di cui sopra è finalizzata al censimento del dispositivo e non costituisce obbligo di intervento in caso di emergenza/arresto cardiaco.
Ai fini della gestione e del corretto funzionamento dei DAE, fermi restando i compiti attribuiti al datore di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento del DAE e dell’informazione all’utenza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 116/2021 il quale deve assicurare:

- la presenza di apposita segnaletica;

- la verifica dello stato di buon funzionamento dei defibrillatori, che prevede l’istituzione di un registro su cui annotare periodicamente lo stato attivo del defibrillatore, della batteria e delle piastre.