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La Legge n. 91/1999 (“Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”) stabilisce che il personale sanitario e amministrativo impegnato nelle attività di donazione e trapianto è tenuto a garantire l’anonimato dei dati relativi al donatore e al ricevente.

Fonte: vr__p133_2018_-conservazione-anonimato-trapianto-organi_it.pdf