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Immagine: WhatsApp Image 2021-12-03 at 12.30.10.jpeg Creative Commons Attributon–ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Professionisti sanitari
Dal 15 dicembre 2021, i professionisti sanitari sono obbligati a sottoporsi alla dose di richiamo (cosiddetta III dose) se passati i 9 mesi dalla seconda dose. L’avvenuta dose di richiamo rappresenta requisito essenziale per l’esercizio della professione.

Operatori di interesse sanitario (OSS – ASO – massofisioterapisti)
Dal 15 dicembre 2021, gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a sottoporsi alla dose di richiamo (cosiddetta III dose) se passati i 9 mesi dalla seconda dose. L’avvenuta dose di richiamo rappresenta requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Altri operatori
Dal 15 dicembre 2021, tutti i soggetti, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa sono obbligati a sottoporsi al ciclo vaccinale primario e successivo richiamo:

  • nelle strutture sanitarie di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie, con inclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni
  • nelle altre strutture sanitarie autorizzate, a esclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni
  • nelle strutture socio sanitarie, con inclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni
  • nelle strutture socio-assistenziali, inclusi i servizi di assistenza domiciliare, compreso chi svolge attività lavorativa con contratti esterni
  • nelle strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazioni di fragilità, con inclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni;
  • nonché il personale del soccorso pubblico (associazioni di volontariato per trasporto e soccorso sanitario convenzionate con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari).

Documenti

Argomenti

Vaccinazioni anti covid

Emergenza Covid 19

Licenza

Creative Commons Attributon–ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Fonte

Ufficio Stampa

Ultimo aggiornamento: 11/02/2026 - 18:13