Assegno di cura
Servizio attivo
Per favorire la permanenza a domicilio di persone non autosufficienti, è stato istituito un beneficio economico (assegno di cura) in misura correlata al bisogno assistenziale e alle condizioni economiche del nucleo familiare.
A chi è rivolto
I beneficiari dell'assegno di cura devono possedere alcuni requisiti:
- residenza continuativa nella Provincia Autonoma di Trento da almeno 2 anni (nel caso di minore il requisito della residenza deve essere posseduto dal minore stesso oppure da uno dei due genitori);
- riconoscimento dello stato di invalidità civile e del diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento (chi non beneficia dell'indennità di accompagnamento può presentare domanda contemporaneamente per l'indennità di accompagnamento e per l'assegno di cura. L'eventuale diniego alla concessione dell'indennità di accompagnamento vale anche quale diniego alla concessione dell'assegno di cura.
- Invalidi di servizio, di guerra e INAIL possono presentare domanda se beneficiano delle prestazioni analoghe all'indennità di accompagnamento);
- indicatore ICEF del nucleo familiare pari o inferiore a 0,32 (ai fini ICEF, il nucleo familiare è composto da beneficiario e altri componenti conviventi);
- condizione di non autosufficienza accertata dall'UVM del Distretto sanitario competente per territorio integrata dal medico legale o avente funzione di medicina legale e attribuzione di uno dei quattro livelli di gravità previsti.
Chi può fare domanda
La domanda può essere presentata da:
- interessato;
- genitore o esercente la potestà genitoriale nel caso di minori;
- amministratore di sostegno, tutore, curatore, nei casi previsti dalla legge;
- coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da un familiare entro il 3° grado, nel caso l’interessato sia impossibilitato a firmare per ragioni connesse a motivi di salute (specifica dei familiari in calce).
Accedi al servizio
LA DOMANDA deve essere presentata ai Patronati o agli Sportelli di assistenza e informazione al pubblico della Provincia Autonoma di Trento.
LA VISITA per l’accertamento della non autosufficienza e l’attribuzione di uno dei quattro livelli di gravità viene effettuata dall’UVM del distretto sanitario competente per territorio. Il distretto sanitario comunica all'Agenzia per la previdenza integrativa (APAPI) il livello di non autosufficienza e questa provvede direttamente alla liquidazione.
LA VISITA DOMICILIARE può essere richiesta nel caso di intrasportabilità, qualora le condizioni di salute della persona comportino, anche in caso di trasporto in ambulanza, un grave pregiudizio per la salute. Il certificato medico, redatto dal medico di medicina generale, pediatra di libera scelta o medico specialista, deve essere consegnato al Patronato o allo Sportello di assistenza e informazione al pubblico della Provincia Atonoma di Trento all’atto della domanda.
Costi
Il servizio è gratuito.
Dove
Punto unico di accesso (PUA) - Vezzano
via Roma, 37 - 38070 Vezzano
Punto unico di accesso (PUA) - Trento
c/o Centro per i servizi sanitari in viale Verona - 38123 Trento
Punto unico di accesso (PUA) - Tonadico
via Roma, 1 - 38054 Tonadico
Punto unico di accesso (PUA) - Tione
via Presanella, 16 - 38079 Tione di Trento
Punto unico di accesso (PUA) - San Giovanni di Fassa - Sèn Jan
strada di Prè de Gejia, 4 - 38036 San Giovanni di Fassa
Punto unico di accesso (PUA) - Rovereto
via San Giovanni Bosco, 6 - 38068 Rovereto
Punto unico di accesso (PUA) - Riva del Garda
via Rosmini, 5/b - 38066 Riva del Garda
Punto unico di accesso (PUA) - Pergine
Via San Pietro 4 -38057 Pergine Valsugana
Punto unico di accesso (PUA) - Mezzolombardo
via Manzoni, 1 - 38017 Mezzolombardo
Punto unico di accesso (PUA) - Malè
via IV novembre, 8 - 38027 Malè
Punto unico di accesso (PUA) - Folgaria
via Battisti, 24 - 38064 Folgaria
Punto unico di accesso (PUA) - Cles
viale Alcide Degasperi, 41 piano 2° - 38023 Cles
Punto unico di accesso (PUA) - Cembra
piazza Guglielmo Marconi - 38034 Cembra
Punto unico di accesso (PUA) - Cavalese
via dei Dossi, 21 - 38033 Cavalese
Punto unico di accesso (PUA) - Borgo Valsugana
corso Vicenza, 9 - 38051 Borgo Valsugana
Punto unico di accesso (PUA) - Andalo
piazza della Paganella - 38010 Andalo
Sportello invalidità (Unità operativa medicina legale) - Trento
c/o Centro per i servizi sanitari in viale Verona - 38123 Trento
Contatti
Punto unico di accesso (PUA) - Cavalese
Telefono:
+39 0462 242237
+39 0462 242162
+39 0462 242315
E-mail:
cavalese.pua@asuit.tn.it
Punto unico Accesso - Andalo
Telefono:
0461 611109
Punto unico Accesso - Cembra
Telefono:
0461 683711
Punto unico di accesso (PUA) - Vezzano
Telefono:
+39 0461 864570
+39 0461 340163
E-mail:
puavezzano@asuit.tn.it
Punto unico di accesso (PUA) - Cembra
Telefono:
+39 0461 683711
E-mail:
puacembra@asuit.tn.it
Punto unico di accesso (PUA) - Mezzolombardo
Telefono:
+39 0461 611109
+39 0461 611140
E-mail:
puamezzolombardo@asuit.tn.it
Punto unico di accesso (PUA) - Malè
Telefono:
+39 0463 909442
E-mail:
puamale@asuit.tn.it
Punto unico di accesso (PUA) - Tonadico
Telefono:
+39 0439 764424
+39 0439 764425
E-mail:
tonadico.pua@asuit.tn.it
Punto unico di accesso (PUA) - Rovereto
Telefono:
+39 0464 403643
E-mail:
puarovereto@asuit.tn.it
Punto unico di accesso (PUA) - Folgaria
Telefono:
+39 0464 721991
E-mail:
puafolgaria@asuit.tn.it
Punto unico di accesso (PUA) - Andalo
Telefono:
+39 0461 611109
E-mail:
puaandalo@asuit.tn.it
Punto unico di accesso (PUA) - Trento
Telefono:
+39 0461 902484
E-mail:
trento.pua@asuit.tn.it
Punto unico di accesso (PUA) - Cles
Telefono:
+39 0463 660100
E-mail:
puacles@asuit.tn.it
Punto unico di accesso (PUA) - Tione
Telefono:
+39 0465 331412
E-mail:
puatione@asuit.tn.it
Punto unico di accesso (PUA) - Pergine Valsugana
Telefono:
+39 0461 515165
+39 0461 515166
E-mail:
puapergine@asuit.tn.it
Punto unico di accesso (PUA) - Riva del Garda
Telefono:
+39 0464 582638
E-mail:
puarivadelgarda@asuit.tn.it
Punto unico di accesso (PUA) - Borgo Valsugana
Telefono:
+39 0461 755604
+39 0461 755606
E-mail:
puaborgo@asuit.tn.it
Punto unico di accesso (PUA) - San Giovanni di Fassa - Sèn Jan
Telefono:
+39 0462 242237
+39 0462 242162
E-mail:
pozzadifassa.pua@asuit.tn.it
Cos'è
La Legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 per favorire la permanenza a domicilio di persone non autosufficienti, ha istituito un beneficio economico (assegno di cura) in misura correlata al bisogno assistenziale e alle condizioni economiche del nucleo familiare.
L’assegno di cura è una prestazione assistenziale che viene erogata per favorire la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio domicilio. L’assegno di cura integra l’indennità di accompagnamento.
IL VALORE DELL’ASSEGNO DI CURA dipende dal grado di non autosufficienza della persona (quattro livelli di gravità) e dal requisito di condizione economica (ICEF).
LE MODALITA’ DI UTILIZZO dell’assegno di cura sono legate obbligatoriamente all’assistenza alla persona non autosufficiente. L’assegno di cura può essere speso nei seguenti modi:
- per contribuire a sostenere le spese per un assistente familiare (c.d. badante);
- per l’acquisto di servizi assistenziali presso soggetti accreditati (ad esempio per assicurare alla persona non autosufficiente servizi di assistenza domiciliare);
- per compensare l’assistenza prestata da un familiare – coniuge, convivente, parenti fino al 3° grado, affini fino al 2° – alla persona non autosufficiente (specifica dei familiari in allegato). In questo caso saranno formalizzati gli interventi assistenziali e la frequenza dell’impegno della persona che presta l’assistenza;
- per contribuire a pagare la compartecipazione ai servizi assistenziali pubblici a sostegno della permanenza a domicilio.
Le spese sostenute per l’assistenza devono essere documentate e rimanere a disposizione per le verifiche previste.
L’ASSEGNO DI CURA E’ INCOMPATIBILE con le seguenti prestazioni e interventi:
- Contributo forfetario sulle spese di assistenza per favorire la permanenza a domicilio delle persone in possesso dei requisiti di eleggibilità in RSA con livello assistenziale Namir” (Nuclei di Accoglienza Minima Responsività, destinati alle persone con patologie di stato vegetativo o di minima responsività e similari) di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1306/2011);
- interventi di sostegno in favore di persone con handicap grave (c.d. “ Progetto di vita indipendente ”) di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2422/2009;
- sussidio economico corrisposto al familiare che si assume la responsabilità dell’assistenza della persona non autosufficiente erogato in base alla precedente Legge Provinciale n. 6/1998 (c.d. “vecchio Assegno di cura ” ora sostituito dalle disposizioni attuali);
- assegno previsto dalla Legge Provinciale n. 11/1990 (ora abrogata) a favore di invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni e invalidi civili di età inferiore ai 18 anni.
I beneficiari delle prestazioni e degli interventi sopra indicati possono presentare domanda per l’assegno di cura. La concessione dell’assegno di cura è subordinata alla formale rinuncia alla fruizione dei benefici stessi che verrà richiesta dopo l’effettuazione della visita e la quantificazione dell’importo dell’assegno di cura.
L’assegno di cura è sospeso in caso di ricovero, per un periodo consecutivo superiore a trenta giorni, in Ospedale, in Hospice o in qualsiasi altra struttura residenziale socio-sanitaria o socio-assistenziale.
L’assegno di cura viene sospeso nel periodo in cui il familiare usufruisce del congedo biennale retribuito al 100% per l’assistenza di persone in situazioni di gravità, certificata ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della L. n.04/1992.
Descrizione dei gradi di parentela e affinità
PARENTELA - E’ il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona, cioè dallo stesso stipite. I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite: tra padre e figlio c’è parentela di primo grado; tra fratelli c’è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2).
Sono quindi parenti di:I grado: genitori e figli;II grado: fratelli e sorelle, nonni e nipoti; III grado: zii e nipoti; bisnonni e bisnipoti
AFFINITA’- Gli affini sono i parenti del coniuge. Il grado di parentela è lo stesso del coniuge. Per fare un esempio il padre della moglie è un affine di primo grado, mentre il fratello del coniuge è un affine di secondo grado.
La Giunta Provinciale ha istituito il Registro provinciale degli/delle assistenti familiari. Il Registro intende fornire alle famiglie un punto di orientamento nella ricerca di un'assistenza sempre più qualificata agevolando, nel contempo, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Con l'istituzione di questo registro viene data attuazione alla legge provinciale sull'assegno di cura nella quale è previsto che, in caso di assistenza privata erogata da persone fisiche, l'assistente familiare sia iscritta/o al registro medesimo.
I beneficiari dell’assegno di cura che si avvalgono di assistenti familiari dovranno verificare che tale personale sia regolarmente iscritto al Registro provinciale.
Unità organizzativa
Parliamo di
Ultimo aggiornamento: 18/02/2026 - 16:22
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?