Contributi per autismo e altro
Servizio attivo
Gli iscritti al servizio sanitario provinciale da almeno tre anni, che abbiano una delle patologie indicate (autismo, paralisi cerebrale, psicosi infantile, malattie rare ai sensi dell’allegato 7 DPCM 12.01.2017, sindrome di Down) aventi un alto grado di compromissione funzionale e la necessità di un intervento aggiuntivo o sostitutivo rispetto ai servizi erogabili dal SSP possono accedere a dei contributi economici.
Cosa serve
- Domanda concorso spese prestazione 11;
- Certificato medico specialistico redatto da:
- medico specialista delle UU.OO. di NPI infantile aziendali o neuropsichiatri convenzionati per i soggetti in età evolutiva;
- medico specialista delle UU.OO. di psichiatria o fisiatria aziendali o convenzionati per i soggetti maggiorenni;
- per soggetti affetti da malattia rara di tipo non neurologico, i prescrittori sono medici specialisti di riferimento per la singola malattia rara.
Le certificazioni, inoltre, devono avvalorare l’alto grado di compromissione funzionale e la necessità di un intervento aggiuntivo/sostitutivo.
Nel caso di soggetti maggiorenni affetti da disturbo dello spettro autistico, le funzioni prescrittive sono assolte a livello aziendale dalla psichiatria, che opera presso il centro provinciale per i disturbi dello spettro autistico.
La prescrizione può essere emessa anche in forma di validazione di un programma terapeutico riabilitativo e/o di un programma di prestazioni di carattere socio riabilitativo da parte degli stessi professionisti sopra menzionati, a seconda dell’età e della patologia.
Tale prescrizione di norma ha validità di un anno ma può avere una durata anche inferiore.
I medici prescrittori potranno richiedere, se lo riterranno opportuno, una relazione conclusiva rispetto alle prestazioni erogate.
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio professionisti;
- richiesta di rimborso delle spese di viaggio/soggiorno;
- documentazione fiscale e relativa quietanza;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità o equipollente;
- decreto di nomina rilasciato dal Tribunale, nel caso in cui sia presente un tutore, curatore o amministratore di sostegno.
Accedi al servizio
I certificati vanno rinnovati con continuità temporale e consegnati all’Ufficio Assistenza Aggiuntiva, anche nel caso di una prima emissione, perentoriamente entro 30 giorni dalla data della stessa secondo le modalità già previste (on line dal professionista, con indicazione di dove è conservato l’originale, oppure direttamente dal paziente previo appuntamento, oppure on line dallo stesso paziente con consegna successiva dell’originale).
In caso si fossero effettuate delle prestazioni nel periodo non coperto temporalmente dal certificato, queste non verranno rimborsate, così come eventuali prestazioni eseguite in gruppo.
Congiuntamente alla certificazione, va consegnata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dall’erogatore della prestazione secondo quanto previsto nel modello 1.2M.
E’ possibile richiedere anche un rimborso di spese di viaggio/soggiorno effettuate in Italia, fuori Provincia o all’estero, per la cura delle patologie di cui alla presente scheda, per un massimo di € 500,00 annui, ai sensi della L.P. 33/88.
Consegnare secondo le scadenze sotto evidenziate:
● 1° trimestre: per le spese pagate nel periodo 01/01 - 31/03 ed eventuali spese precedenti, presentare domanda dal 01/04 al 30/04;
● 2° trimestre: per le spese pagate nel periodo 01/04 - 30/06 ed eventuali spese precedenti, presentare domanda dal 01/07 al 31/07;
● 3° trimestre: per le spese pagate nel periodo 01/07 - 30/09 ed eventuali spese precedenti, presentare domanda dal 01/10 al 31/10;
● 4° trimestre: per le spese pagate nel periodo 01/10 - 31/12 ed eventuali spese precedenti, presentare domanda dal 01/12 al 31/12.
Consegnare al Servizio amministrazione territoriale di Trento, preferibilmente on-line, al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficioassistenzaaggiuntiva@asuit.tn.it
Allegare:
● richiesta rimborso su modulo predisposto e compilato in ogni sua parte dal fruitore della prestazione, dal genitore o amministratore di sostegno o altro soggetto titolato, a pena di decadenza entro un anno dall’effettuazione della spesa;
● certificato medico predisposto di cui sopra completo di timbro e firma del professionista che lo sottoscrive;
● dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’erogatore delle prestazioni che attesti il non convenzionamento con ASUIT e con i servizi socio assistenziali territoriali e che l’erogatore della prestazione o la persona di cui si avvale, è un professionista sanitario della riabilitazione, iscritto all’albo professionale, ove previsto, per prestazioni di tipo terapeutico riabilitativo o che è, o si avvale di un professionista dedicato al supporto individuale dell’utente per prestazioni di tipo socio riabilitativo. Nel caso di prescrizione di terapie assistite con animali è d’obbligo che chi eroga tali prestazioni sia iscritto in appositi elenchi provinciali/nazionali che ne attestino l’abilitazione all’erogazione di dette prestazioni. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dalla copia del documento d’identità dell’erogatore della prestazione o, se trattasi di struttura organizzata, dal legale rappresentante della stessa;
● documentazione fiscale (fatture o ricevute fiscali), con quietanza di pagamento, di data posteriore al certificato medico il quale vale un anno dalla data di emissione. La documentazione fiscale presentata dovrà riportare le date di effettuazione delle prestazioni ed il costo per singola prestazione (vanno tenute distinte, contabilmente, le prestazioni sul bambino in senso stretto da altri tipi di voci, come consulenze, supervisioni etc). Se le fatture/ricevute fossero state pagate in anticipo è indispensabile, alla data di conclusione delle cure, ai fini del rimborso, acquisire una liberatoria, da parte della struttura o professionista erogante le prestazioni, attestante che tutte le prestazioni previste sono state erogate; in caso di emissione di fatture di cortesia, da parte di strutture aventi obbligo della fatturazione elettronica, è indispensabile che vi sia un’evidenza documentale che la fattura sia stata trasmessa al sistema di interscambio.
SCHEDE PRESTAZIONI INCOMPATIBILI:
7-Doman, 7/bis-Fay e 25-Fisioterapia domiciliare.
Tempi e scadenze
90 giorni massimi di attesa.
Costi
Il servizio è gratuito.
Dove
Sportello prestazioni e assistenza aggiuntiva - Trento
c/o Centro per i servizi sanitari in viale Verona palazzina B - 38123 Trento
Contatti
Sportello prestazioni e assistenza aggiuntiva - Trento
Telefono:
+39 0461 902381
+39 0461 904546
+39 0461 904576
+39 0461 902251
E-mail:
ufficioassistenzaaggiuntiva@asuit.tn.it
Cos'è
IMPORTI MASSIMI EROGABILI ANNUALMENTE:
● € 4.000 (01/01-31/12) per prestazioni ambulatoriali o a domicilio;
● € 10.000 (01/01-31/12) per prestazioni di ricovero o residenziali fruite anche presso case di cura estere.
Il limite previsto viene calcolato considerando la data della domanda di rimborso.
Esempio: la domanda presentata al 05/01/2026 per prestazioni erogate e con documento fiscale quietanzato nel corso del 2025, viene considerata nel tetto annuale relativo all’anno 2026.
Le prestazioni di carattere terapeutico riabilitativo per cui è previsto il rimborso sono quelle poste in essere da: fisioterapista, logopedista, tecnico della riabilitazione psichiatrica, educatore professionale, tecnico della neuro e psicomotricità in età evolutiva, terapista occupazionale.
Le prestazioni di carattere socio riabilitativo per cui è previsto il rimborso sono, ad esempio: attività con animali, musica, interventi educativi, interventi psicoeducativi, sport.
Le prestazioni di tale categoria sono quelle erogate da un professionista dedicato a supporto individuale dell’utente che opera in libera professione o, se in forma strutturalmente organizzata, da gestore non convenzionato con SSN o SSP e con i servizi socio assistenziali territoriali.
Unità organizzativa
Documenti
FAQ
I documenti sono questi:
- richiesta rimborso su modulo predisposto e compilato in ogni sua parte dal fruitore della prestazione, dal genitore o amministratore di sostegno o altro soggetto titolato, a pena di decadenza entro un anno dall’effettuazione della spesa;
- certificato medico predisposto di cui sopra completo di timbro e firma del professionista che lo sottoscrive;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’erogatore delle prestazioni che attesti il non convenzionamento con ASUIT e con i servizi socio assistenziali territoriali e che l’erogatore della prestazione o la persona di cui si avvale, è un professionista sanitario della riabilitazione, iscritto all’albo professionale, ove previsto, per prestazioni di tipo terapeutico riabilitativo o che è, o si avvale di un professionista dedicato al supporto individuale dell’utente per prestazioni di tipo socio riabilitativo. Nel caso di prescrizione di terapie assistite con animali è d’obbligo che chi eroga tali prestazioni sia iscritto in appositi elenchi provinciali/nazionali che ne attestino l’abilitazione all’erogazione di dette prestazioni. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dalla copia del documento d’identità dell’erogatore della prestazione o, se trattasi di struttura organizzata, dal legale rappresentante della stessa;
- documentazione fiscale (fatture o ricevute fiscali), con quietanza di pagamento, di data posteriore al certificato medico il quale vale un anno dalla data di emissione. La documentazione fiscale presentata dovrà riportare le date di effettuazione delle prestazioni ed il costo per singola prestazione (vanno tenute distinte, contabilmente, le prestazioni sul bambino in senso stretto da altri tipi di voci, come consulenze, supervisioni etc). Se le fatture/ricevute fossero state pagate in anticipo è indispensabile, alla data di conclusione delle cure, ai fini del rimborso, acquisire una liberatoria, da parte della struttura o professionista erogante le prestazioni, attestante che tutte le prestazioni previste sono state erogate; in caso di emissione di fatture di cortesia, da parte di strutture aventi obbligo della fatturazione elettronica, è indispensabile che vi sia un’evidenza documentale che la fattura sia stata trasmessa al sistema di interscambio.
La prestazione è incompatibile con la prestazione 7-Doman, 7/bis-Fay e 25-Fisioterapia domiciliare.
Devi rivolgerti all’Ufficio assistenza aggiuntiva ai contatti indicati nell’apposita sezione.
Le fatture che possono essere ammesse a rimborso sono quelle pagate entro un anno dalla loro presentazione.
Sì, le puoi richiedere se prescritte entrambe sul certificato medico e se la documentazione risponde alle caratteristiche già sopra descritte.
Sì, ma è opportuno presentare un’unica domanda, allegando tutte le fatture per cui si intende richiedere il rimborso, anche se di professionisti previsti o relative a diversi trimestri.
NO, è illegittimo.
NO, è illegale.
Se presentato oltre il trentesimo giorno dalla data della sua emissione, le prestazioni saranno ritenute valide solo dalla data della presentazione del certificato stesso.
No, il certificato non ha effetto retroattivo ma le prestazioni verranno riconosciute solo dalla data di emissione del nuovo certificato.
No, sono rimborsabili solo gli interventi con rapporto 1:1 (operatore dedicato).
No, non sono rimborsabili.
No, in linea generale l’IBAN deve essere intestato al beneficiario maggiorenne della prestazione, salvo diversa disposizione emessa da un Tribunale.
Sì, in caso di temporaneo impedimento per motivi di salute o se disposto da un Tribunale (presenza di un curatore, tutore o amministratore di sostegno). In tal caso la domanda dovrà essere corredata dal documento d’identità sia del richiedente che del beneficiario e dall’eventuale nomina rilasciata dal Tribunale.
No, l’iscrizione all’albo costituisce requisito fondamentale per l’erogazione delle prestazioni.
Se effettuato un bonifico bancario, a pagamento delle fatture, lo stesso deve riportare lo stato di ‘eseguito’ e non di ‘richiesto’ (è sufficiente stamparlo alcuni giorni dopo la disposizione) e deve riportare nella causale il riferimento al numero della fattura che si intende pagare.
Parliamo di
Ultimo aggiornamento: 08/01/2026 - 09:43
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