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Cosa serve

La richiesta di parere da parte del Comune deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

  • Dichiarazione di responsabilità preposto vendita prodotti fitosanitari;
  • n. 3 planimetrie dei locali da destinare a deposito e vendita dei prodotti fitosanitari;
  • copia della richiesta di autorizzazione;
  • copia del certificato di abilitazione alla vendita (patentino);
  • copia del documento di identità del legale rappresentante;
  • ricevuta attestante il versamento di 75,00 euro.

Accedi al servizio

Il parere igienico sanitario per l’autorizzazione al deposito e vendita di prodotti fitosanitari è richiesto dal Comune presso il quale viene richiesta l’autorizzazione dei locali. La domanda corredata della documentazione tecnica necessaria (3 planimetrie dei locali da destinare a deposito/vendita, requisiti tecnici dei locali, copia del certificato di abilitazione alla vendita) viene trasmessa all’UO Igiene e sanità pubblica tramite SUAP; l’U.O., verificata la documentazione ed i requisiti dei locali, esprimere il parere al Comune.

Costi

Il servizio è gratuito.

Contatti

Unità operativa igiene e sanità pubblica

Telefono:
segreteria: +39 0461 904650

segreteria: +39 0461 904686

segreteria: +39 0461 904270

fatture, pagamenti: +39 0461 904630

E-mail:
segreteria.uoisp@asuit.tn.it

igienepubblica@pec.asuit.tn.it

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:00.

Cos'è

L'autorizzazione al deposito e vendita di prodotti fitosanitari risulta subordinata al parere igienico sanitario rilasciato da Asuit. 

Più precisamente, secondo l'art.22 del DPR 290/01, "L'autorità sanitaria individuata dalla regione, previa visita d'idoneità effettuata dall'AUSL competente per territorio dei locali da destinarsi alla vendita e previo accertamento che il titolare dell'impresa o la persona da esso preposta all'esercizio del commercio e della vendita sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, rilascia l'autorizzazione richiesta entro 60 giorni".

I locali preposti allo stoccaggio e vendita di fitosanitari non possono esimere dal parere tecnico.

Unità organizzativa

Documenti

FAQ

Sì. I prodotti fitosanitari possono essere detenuti a scopo di vendita e venduti in specifici locali che sono soggetti ad autorizzazione sanitaria.

L’autorizzazione è rilasciata dal Comune, previo parere favorevole dell’ASL (Unità operativa Igiene e sanità pubblica).

I locali devono rispettare i requisiti previsti dal DPR 290/2001, dal D.Lgs. 150/2012 e dal DM 22 gennaio 2014 (norme su sicurezza, ventilazione, stoccaggio, protezione ambientale).

Sì. È obbligatorio possedere il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, comunemente chiamato “patentino”. 

Il patentino si ottiene frequentando un corso di formazione riconosciuto dalla Provincia e superando un esame finale.

È richiesto sia per chi vende sia per chi utilizza professionalmente i prodotti fitosanitari.

Deve essere rinnovato periodicamente (in genere ogni 5 anni, con corso di aggiornamento).

Ci si deve rivolgere al Comune dove si trova il deposito o il punto vendita.

Il SUAP trasmette la domanda all’Unità operativa Igiene e sanità pubblica dell’Azienda sanitaria.

Personale tecnico dell’U.O. igiene e sanità pubblica effettua un sopralluogo nei locali e rilascia il parere tecnico di idoneità al Sindaco, che concede l’autorizzazione.

Presentazione domanda al Comune, allegando la documentazione richiesta (3 planimetrie dei locali da destinare a deposito/vendita, requisiti tecnici dei locali, copia del certificato di abilitazione alla vendita).

Trasmissione della pratica da parte del Comune all’U.O. Igiene e sanità pubblica.

Sopralluogo tecnico dell’U.O. igiene e sanità pubblica nei locali per verificare requisiti igienico-sanitari e di sicurezza.

Rilascio del parere tecnico di idoneità da parte dell’ASL al Comune.

Autorizzazione finale del Sindaco per l’apertura e gestione del deposito/vendita.

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Ultimo aggiornamento: 17/02/2026 - 10:48