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Qual è la differenza tra registrazione e riconoscimento per le attività SOA?

La registrazione è prevista per le attività a basso rischio e richiede solo la presentazione di una comunicazione, senza ulteriori passaggi burocratici.
Il riconoscimento, invece, è obbligatorio per le attività di cui all’art. 24 del reg. 1069/2009, le quali richiedono una verifica più approfondita. L’iter comprende la domanda, un sopralluogo veterinario, il parere tecnico, l’atto di riconoscimento condizionato e infine l’atto di riconoscimento definitivo. Con la formalizzazione dell’atto di riconoscimento condizionato o di registrazione vengono assegnati rispettivamente il numero di riconoscimento o il numero di registrazione sulla piattaforma nazionale SINTESIS.

Dove bisogna rivolgersi per ottenere registrazione o riconoscimento delle attività SOA?

Per entrambi i procedimenti è necessario rivolgersi alle sedi territoriali della Unità operativa igiene e sanità pubblica veterinaria, che forniscono modulistica, istruzioni e gestiscono tutta la procedura.
Le sedi sono presenti in più località del territorio (Arco, Cles, Predazzo, Rovereto, Tione, Tonadico, Trento, Pergine Valsugana e Borgo Valsugana), con i relativi recapiti telefonici ed e-mail riportati nella scheda servizio.