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E’ opportuno evidenziare che l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso (accesso documentale) di cui all’articolo 32 della legge provinciale sull’attività amministrativa n. 23 del 30 novembre 1992; quest’ultimo infatti è uno strumento finalizzato alla tutela degli specifici soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.

La documentazione relativa all’accesso documentale (documento di sintesi sull’accesso e modulistica) è consultabile a questo link

Modalità per l’esercizio dell’accesso civico

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata ma deve consentire la identificazione dei dati, delle informazioni o dei documenti oggetto dell’istanza, non essendo ammissibili richieste generiche o esplorative.

Come tutte le istanze o le dichiarazioni presentate per via telematica alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi, è valida se (le opzioni sono alternative):

a)    se è sottoscritta e presentata in formato cartaceo o elettronico (e mail non certificata ma indicante il nome del richiedente) unitamente alla copia del documento d'identità;

b)    se è trasmessa dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;

c)    se è sottoscritta con firma digitale;

d)    se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.

La richiesta di accesso civico può essere presentata alternativamente:

a) alla struttura o amministrazione che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all’URP (Ufficio rapporti con il pubblico) all’indirizzo asuit@pec.asuit.tn.it che la assegna alla struttura competente.

Alla richiesta di accesso civico l’ASUIT provvede entro trenta giorni, coinvolgendo gli eventuali controinteressati, nei termini previsti dalla legge. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della trasparenza, che decide entro venti giorni. Avverso la decisione dell’ASUIT o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Difensore civico e al TAR.

 Riferimenti normativi:

  • Articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 “Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5”;
  • legge provinciale 3 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di autonomia del Trentino”, articolo 33.
Contenuto dell'obbligo

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Riferimenti normativi

Art. 1 co. 1 lett 0a) della l.r. n. 10/2014 e ss.mm.
Art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.

Documenti

Ultimo aggiornamento: 15/03/2026 - 23:46