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La performance aziendale è inoltre sintetizzata all’interno della relazione sui risultati complessivamente conseguiti nell’anno, redatta secondo quanto previsto dal regolamento del Nucleo di Valutazione, e inviata annualmente dallo stesso al Consiglio di Direzione.

La Giunta provinciale, infine, predispone una valutazione complessiva finale annuale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari correlata al grado di conseguimento degli obiettivi specifici annuali assegnati e ulteriori ambiti di valutazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 lettera b) della legge provinciale sulla tutela della salute.

Sistema di Monitoraggio delle Attività Assistenziali e della loro Qualità

Adempimenti Legge 28 dicembre 2015, n° 208, art. 1 comma 522 ( Legge di Stabilità 2016)

Il comma 522 dell' articolo 1 della legge 208/2015 prevede che: "Gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attivano, altresì, un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale di cui all' art. 4, comma 4 , del Decreto Legge 13 settembre 2012, n° 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n° 189, e in coerenza con il programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti". 

Gli esiti sono contenuti nel Bilancio di missione.

Contenuto dell'obbligo

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Documenti

Ultimo aggiornamento: 02/02/2026 - 23:07